Interruzione e ripresa degli studi
Se lo studente non rinnova l'iscrizione, in applicazione al D. Lgs. n. 68/2012, e intende riprendere gli studi, deve presentare apposita domanda di ripresa degli studi. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico oggetto della ricongiunzione, non può compiere alcun atto di carriera relativa al Corso di Studio interrotto: in tal caso tali atti saranno annullati d'ufficio.
La richiesta di interruzione non è revocabile.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.
Non è consentito effettuare più di due richieste di interruzione di carriera nell'ambito di ciascun ciclo di Corso di Studio.
Ci sono due tipi di interruzione.
- interruzione normale, senza obbligo di certificazione delle cause che l'hanno determinata;
- interruzione a causa di infermità gravi e prolungate dello studente.
L'interruzione normale degli studi si configura quando lo studente non rinnova l'iscrizione per almeno due anni accademici.
L'interruzione a causa di infermità gravi e prolungate dello studente si configura quando gli studenti sono costretti a interrompere gli studi per tali cause debitamente certificate per almeno un anno accademico. In questo caso gli studenti sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
Prima di procedere alla richiesta di ripresa degli studi, regolarizzare la propria posizione contributiva (rate non pagate e relative more) relativa all’anno accademico di ultima iscrizione